L’Agenzia delle Entrate ha presentato l’aggiornamento della guida sugli sgravi fiscali per l’anno 2024 per gli interventi di ristrutturazione immobiliare e sull‘efficienza energetica. La guida evidenzia i cambiamenti introdotti dal Decreto Legge n.34 denominato Decreto Rilancio con il quale è stato prolungato anche per quest’anno il bonus del 50% per la
ristrutturazione della propria abitazione, del 50% per chi aumenta il livello di efficienza energetica della struttura.
E stato inoltre inserito, accanto al costo globale massimo relativo all’intervento (per ecobonus), anche un massimale di spesa per m² riferito ai singoli elementi.
- Detrazione 50% - Ristrutturazione edilizia
- Detrazione 50% - Riqualificazione energetica
L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall’art.16-bis del DPR 917/86 offre la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche si segnalano, infine:
- l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
- l’obbligo da parte di banche e Poste di operare una ritenuta dell’11% sui bonifici, come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori
- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
- l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
- l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Chi può usufruire della detrazione?
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
[Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.]
Inoltre, con circolare n. 20/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:
- è stato immesso nel possesso dell’immobile
- esegue gli interventi a proprio carico
- è stato registrato il compromesso.
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Rientrano tra le opere agevolabili:
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o rinforzate
- apposizione di saracinesche
- tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfonfamento
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- il montaggio di vetri anti-infortunio
- l'installazione di corrimano
Il decreto Rilancio ha prorogato al 31 dicembre 2024, nella misura del 50%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. L’agevolazione consiste in una detrazione sui redditi Irpef e Ires da ripartire in 10 anni.
Dal 1 gennaio 2020 possono usufruire dalla detrazione anche gli istituti autonomi di case popolari comunque denominati.
Le nostre opere che possono usufruire della detrazione sono:
Serramenti in alluminio a taglio termico o pvc con accorpati:
- Scuretti
- Persiane
- Tapparelle avvolgibili
- Cassonetti e i suoi accessori
- Zanzariere
- Tende
Purchè tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi.
Chi può usufruirne?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione , i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
Tra i nostri servizi, al cliente, vi è l'assistenza, l'elaborazione ed invio della dichiarazione Enea per il recupero del 50%.